Cass. civ. n. 3232/2026
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata; non anche quando vi è un erroneo apprezzamento del fatto, rientrante piuttosto nel vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
Cass. civ. n. 2447/2026
La violazione dell'art. 2697 c.c. può essere denunciata in sede di legittimità solo se il giudice abbia rigettato la domanda per non avere assolto l'onere probatorio, attribuito indebitamente alla parte non gravata.
Cass. civ. n. 1774/2026
La violazione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito ad una parte l'onere della prova di un fatto costitutivo o eccezione che secondo le regole di scomposizione delle fattispecie dovrebbe gravare sull'altra parte. La critica alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo entro i limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 33867/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova a parte diversa da quella su cui dovrebbe gravare secondo i principi generali; non è configurabile quando si richiede la dimostrazione della causalità effettiva tra tecnopatie associate e il danno lamentato, persino nell'ambito delle presunzioni legali di origine per malattie professionali tabellate.
Cass. civ. n. 32458/2025
La violazione delle norme in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.) e di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) è configurabile solo laddove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte errata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, oppure abbia mancato di applicare l'adeguata regola di valutazione delle prove legali. Contestare la discrezionalità valutativa del giudice di merito sui mezzi di prova è inammissibile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 29615/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. può essere censurata per cassazione solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella effettivamente onerata. La contestazione della valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito non può configurarsi come violazione dell'art. 2697 c.c.
Cass. civ. n. 29309/2025
Nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. La valutazione del materiale probatorio è una discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti della Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 28990/2025
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita. In caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.
Cass. civ. n. 28787/2025
In sede di ricorso, l'allegazione generica dell'importo dei contributi pretesi senza indicare i titoli della pretesa non soddisfa l'onere probatorio richiesto dall'art. 115 cod. proc. civ. e dall'art. 2697 cod. civ., rendendo infondata la pretesa del ricorrente.
Cass. civ. n. 26972/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole che distinguono tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Se il giudice riconosce una prova documentale prodotta da una delle parti come idonea a dimostrare il credito, non si verifica inversione dell'onere probatorio.
Cass. civ. n. 26193/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova) è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte dalle parti.
Cass. civ. n. 26073/2025
L'omessa pronuncia da parte della Corte di Appello su un'istanza istruttoria non è deducibile in sede di legittimità sotto le disposizioni previste dall'art. 2697 cod. civ. e dall'art. 115 cod. proc. civ., ed è impugnabile solo nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dimostrando la decisività del fatto pretermesso e l'avvenuta discussione tra le parti.
Cass. civ. n. 25905/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in Cassazione solo se il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece censurabile la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 25474/2025
La mancata ammissione di una prova testimoniale si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., benché la parte abbia offerto di adempierlo.
Cass. civ. n. 25240/2025
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura quando il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata. Se il giudice valuta erroneamente le acquisizioni istruttorie e ritiene che la parte onerata abbia assolto tale onere, tale errore è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 25159/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova. Nel caso della valutazione delle prove, il giudice di merito può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre senza che ciò possa essere sindacato in sede di legittimità. Le dichiarazioni delle parti non possono essere considerate confessioni vincolanti se generiche e senza richieste di accertamento istruttorio.
Cass. civ. n. 25109/2025
La censura di una sentenza per violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole della fattispecie. La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non può essere sindacata in sede di cassazione se non entro i limiti dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 24574/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura esclusivamente quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata. Non si verifica, invece, per una errata valutazione delle prove già acquisite, sindacabile solo per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 23729/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sui fatti costitutivi ed eccezioni.
Cass. civ. n. 22682/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa rispetto a quella su cui esso avrebbe dovuto gravare. Nel caso di accertamento sintetico, è il contribuente a dover fornire prova liberatoria rispetto agli indici di capacità contributiva utilizzati dall'Amministrazione.
Cass. civ. n. 22550/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c., relativa all'onere della prova, si configura nella diversa ipotesi in cui il giudice di merito attribuisca l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Non è denunciabile l'omesso esame di fatti decisivi se il giudice abbia svolto in modo completo l'individuazione dei soggetti del rapporto professionale e non occorre dar conto di tutte le risultanze processuali.
Cass. civ. n. 22486/2025
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2727-2729 cod. civ. non può essere ipotizzata in astratto. La Corte d'Appello deve valutare se la parte ha provato il nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento della controparte, nonché se quest'ultima ha dimostrato l'esatto adempimento o la causa non imputabile del proprio inadempimento.
Cass. civ. n. 22297/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce il carico della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata. La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile soltanto se il giudice di merito, qualificati gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritiene inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure li reputa sufficienti pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti.
Cass. civ. n. 22118/2025
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui sarebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulle differenze tra fatti costitutivi e eccezioni. Detto contrario, il semplice fallace apprezzamento sull'esito della prova, che è censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui la censura è ammessa, non costituisce violazione dell'onere probatorio.
Cass. civ. n. 20503/2025
In tema di ripartizione dell'onere della prova, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. La censura relativa alla valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti può essere fatta valere unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., entro i limiti ristretti del "nuovo" testo.
Cass. civ. n. 20416/2025
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.
Cass. civ. n. 20371/2025
La violazione dell’art. 115 c.p.c. implica che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge o valuta la prova secondo un criterio diverso da quello del prudente apprezzamento. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole normativamente previste, e non in presenza di una incongrua valutazione delle prove presentate.
Cass. civ. n. 19124/2025
Il criterio di riparto dell'onere della prova non è violato se il giudice di merito offre una interpretazione del dato negoziale limitata ai soli profili economici, escludendo che la garanzia prestata dal venditore includa la mancata, incompleta o difettosa esecuzione delle opere.
Cass. civ. n. 19104/2025
Non sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice attribuisce l'onere della prova correttamente e valuta le prove secondo il paradigma normativo, limitandosi nell'ambito del sindacato di merito. Una contestazione della valutazione delle prove non può configurarsi come violazione dell'onere della prova.
Cass. civ. n. 18688/2025
La violazione delle regole sull'onere della prova, come sancite dall'art. 2697 c.c., costituisce un error in iudicando non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.
Cass. civ. n. 18173/2025
La violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., solo quando il giudice abbia errato nella distribuzione dell'onere della prova tra le parti, attribuendolo a una parte diversa da quella che ne era onerata. Non è invece censurabile per cassazione l'erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie basata sull'esito della prova, che può essere sindacata in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 18074/2025
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, così come su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroghe neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, potendo la prova di un fatto negativo essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Cass. civ. n. 17996/2025
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la mera impugnazione del piano di classifica non determina il superamento della presunzione del beneficio a favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, trasferendo erroneamente l'onere della prova al Consorzio.
Cass. civ. n. 16706/2025
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata. Non si configura, invece, quando la sentenza impugnata ritiene erroneamente che la parte onerata non abbia assolto tale onere a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie.
Cass. civ. n. 16635/2025
In tema di ripartizione dell'onere della prova riguardo alla produzione di documenti utilizzati nelle fasi precedenti del processo, è necessario contemperare la regola di giudizio dettata dall'art. 2697 cod. civ. con il principio di acquisizione processuale. In caso di mancato deposito di un documento prodotto nelle precedenti fasi del giudizio, il giudice ha il potere di ricostruirne il contenuto sulla base della sentenza impugnata o di un altro provvedimento o atto processuale.
Cass. civ. n. 16174/2025
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. si verifica esclusivamente quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando, a seguito di un'erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritiene erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere, il quale non è sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 16143/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. si concretizza solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non costituisce vizio denunciabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 16141/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. in sede di ricorso per cassazione si configura soltanto se il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare. La valutazione del giudice delle prove presentate dalle parti non costituisce violazione della norma se riguarda la forza di convincimento delle prove stesse.
Cass. civ. n. 15288/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella cui spetta. La censura rivolta al giudizio di merito in tema di onere probatorio, che tende a ottenere un nuovo esame degli elementi di prova, non è consentita in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 15105/2025
La richiesta del tribunale alla parte attrice di fornire la prova positiva dei fatti costitutivi della propria pretesa, includendo la produzione dell'originale del titolo contraffatto quando questo non è nella sua disponibilità, rappresenta un rovesciamento degli oneri probatori contrari ai principi di distribuzione dell'onere della prova. In questi casi, l'onere di provare il corretto adempimento ricade sul debitore convenuto, in questo caso la banca negoziatrice, che deve dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta e fornire elementi per verificare la sussistenza o meno della contraffazione e la sua rilevabilità.
Cass. civ. n. 13966/2025
La violazione dell'art. 2697 cod. civ., che disciplina l'onere della prova, è censurabile per cassazione solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. Non può invece essere contestata la valutazione delle prove svolta dal giudice del merito, che rientra nell'ambito del libero convincimento.
Cass. civ. n. 12391/2025
Non costituisce violazione dell'art. 2697 c.c. il giudice che non attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava. La violazione dell'art. 116 c.p.c. può essere denunciata solo nei casi in cui il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di deroga normativa o abbia valutato prove soggette a diverso regime.
Cass. civ. n. 11744/2025
È dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., senza riportare integralmente o in modo esauriente i documenti e le censure originarie che formano oggetto di doglianza, rendendo impossibile alla Corte valutare la fondatezza delle lamentele.
Cass. civ. n. 11498/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa rispetto a quella onerata secondo le regole basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. La valutazione delle prove e la loro attribuzione di peso sono competenze esclusive del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 9392/2025
In tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), la violazione del precetto è configurabile solamente quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione delle prove effettuata dal giudice.
Cass. civ. n. 8755/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo nel caso in cui il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. Il motivo che implichi una rivisitazione della quaestio facti è inammissibile.
Cass. civ. n. 8664/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma. Un errore di valutazione delle acquisizioni istruttorie non comporta violazione dell'onere probatorio, bensì un erroneo apprezzamento sull'esito della prova.
Cass. civ. n. 8497/2025
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata.
Cass. civ. n. 8298/2025
Il divieto delle presunzioni di secondo grado non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma. Il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire premessa di un'ulteriore presunzione.
Cass. civ. n. 6524/2025
La violazione del principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si configura esclusivamente se il giudice attribuisce erroneamente l’onus probandi a una parte diversa da quella a cui spettava secondo le regole di scomposizione della fattispecie. Non si configura, invece, una violazione dell'articolo per il mero fatto che il giudice abbia valutato le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c.
Cass. civ. n. 4315/2025
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. si può dedurre in Cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente distribuito l'onere della prova; una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie non costituisce una violazione di tale norma e può essere sindacata solo nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 3429/2025
I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva rigettato la richiesta di c.t.u. volta alla stima del danno alla persona riportato dall'attrice all'esito di un sinistro stradale, per mancanza di documentazione clinica - rilevando che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla società assicuratrice equivaleva all'ammissione dell'esistenza del danno).
Cass. civ. n. 2951/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisce tale onere a una parte diversa da quella che ne avrebbe dovuto essere onerata. Parimenti, una violazione dell'art. 115 c.p.c. si verifica solo quando il giudice fonda la propria decisione su prove non introdotte dalle parti. La valutazione delle prove e il convincimento del giudice in merito alle risultanze probatorie, se svolte entro i margini tracciati dall'art. 116 c.p.c., non sono sindacabili in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 2858/2025
Le regole sull'onere della prova devono essere applicate dal giudice solo in via residuale, ovvero quando un aspetto rilevante dei fatti di causa rimane ignoto nonostante le risultanze probatorie. Diversamente, le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice, in ossequio al principio di acquisizione probatoria.
Cass. civ. n. 964/2025
Non si configura la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice non abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio, né quella dell'art. 116 cod. proc. civ. quando non risulti disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove su base normativamente prevista. Tale violazione si configura, per l'art. 2697 cod. civ., solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova.
Cass. civ. n. 259/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. in sede di cassazione è configurabile solo nel caso in cui il giudice di merito attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa rispetto a quella onerata. Non è censurabile in cassazione l'attività valutativa del giudice di merito sulle prove presentate.
Cass. civ. n. 82/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. in ambito processuale si configura solo quando il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo la norma. Non ricorre tale violazione se la contestazione riguarda la valutazione delle prove prodotte e l'asserito mancato o inesatto adempimento dell'onere probatorio da parte della parte interessata.
Cass. civ. n. 12064/2023
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di manutenzione del possesso, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al proprietario del bene, quali la durata ultrannuale del possesso e il suo carattere continuo e non interrotto.).
Cass. civ. n. 9863/2023
Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.
Cass. civ. n. 4681/2023
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.
Cass. civ. n. 1997/2023
In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Cass. civ. n. 29063/2022
Il principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a suo favore, cosicché, per effetto della struttura dialettica del giudizio, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.
Cass. civ. n. 12910/2022
Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova.
Cass. civ. n. 8018/2021
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva posto a carico del vettore la prova della mancata stipulazione di polizza assicurativa, quale condizione, contrattualmente stabilita, di rinuncia al diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice che aveva risarcito, all'avente diritto assicurato, il danno derivante dal furto delle cose trasportate). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2019).
Cass. civ. n. 5413/2021
L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2017).
Cass. civ. n. 14610/2014
In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.
Cass. civ. n. 3576/2013
L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.
Cass. civ. n. 16917/2012
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Cass. civ. n. 12108/2010
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'INPS l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).
Cass. civ. n. 20104/2009
In tema di prove, non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 21544/2008
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nel caso di specie, la S.C., cassando con rinvio, ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente omesso di vagliare il nesso tra l'inabilità temporanea conseguente ad un infortunio riguardante una dipendente ed il mancato rinnovo alla stessa del contratto di lavoro, rinnovato, invece, a tutti gli altri dipendenti).
Cass. civ. n. 15162/2008
Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, c.p.c.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell'attore consegue alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo carico soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio.
Cass. civ. n. 384/2007
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto «fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Fattispecie relativa a domanda di trasferimento coattivo di un fondo, sul presupposto dell'accertamento negativo della sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo a un confinante, che aveva esercitato la prelazione alla quale il preliminare era subordinato).
Cass. civ. n. 19064/2006
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
Cass. civ. n. 13958/2006
Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica di ogni fatto dedotto
ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere automaticamente l'effetto di prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di una circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva funzione probatoria, semplicemente allegata dall'attore, non incorre in violazione di legge o vizio di motivazione nel non aver tenuto conto, quale elemento probante, della non contestazione da parte del convenuto (fattispecie in tema di allegazione della qualità di imprenditore ai fini della liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria in obbligazione pecuniaria).
Cass. civ. n. 5488/2006
Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati «pacifici» — e quindi possono essere posti a fondamento della decisione — quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto perché priva di prova la domanda di rilascio di un fondo rustico, benché il resistente avesse sempre impostato le proprie difese sulla legittimità della detenzione del fondo da parte sua, assumendo di essere anche titolare del diritto di prelazione sul terreno).
Cass. civ. n. 4622/2004
Ai fini della ripartizione dell'onere della prova, allorché il convenuto non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a, base della domanda, propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Nella specie, relativa alla richiesta da parte del lavoratore di rimborsi spese per consegne a domicilio, il datore di lavoro aveva sostenuto, senza provarlo, che le consegne erano state effettuate «sulla strada» percorsa dalla lavoratrice per rientrare nella propria abitazione).
Cass. civ. n. 2299/2004
La mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua della regola di condotta processuale di cui all'art. 167 comma 1 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; non sussistono tali presupposti qualora lo stesso attore — ad esempio — introduca il tema probatorio concernente la titolarità attiva del rapporto, ancorché parte convenuta si sia difesa avanzando argomentazioni logicamente successive alla questione della titolarità, ma non incompatibili con il diniego della stessa. (Fattispecie relativa a giudizio risarcitorio in cui era controversa l'appartenenza del veicolo danneggiato all'attore; la S.C. ha negato che si fosse formata non contestazione sul punto, in quanto l'attore stesso aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio volta a superare le risultanze del registro automobilistico e la compagnia assicuratrice convenuta aveva contestato la sussistenza «dei presupposti e delle condizioni dell'azione» negando la sussistenza della responsabilità extracontrattuale del convenuto nel sinistro, senza con ciò riconoscere che ove dell'illecito fosse stato ritenuto responsabile l'assicurato, titolare del diritto al risarcimento sarebbe stato l'attore)
Cass. civ. n. 17336/2003
In tema di procedimento civile, il principio dell'onere della prova non implica che il fondamento del diritto vantato debba essere dimostrata unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere. Tale fondamento può invece desumersi da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo, anche attraverso l'esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi riconosciutigli in materia dall'ordinamento processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'istanza di espletamento di una consulenza tecnica finalizzata ad accertare la ricorrenza di difformità progettuali rispetto ad un accordo negoziale avente ad oggetto la compravendita di un terreno edificabile, sebbene la parte ricorrente avesse prodotto una planimetria costituente, quanto meno, un principio di prova).
Cass. civ. n. 200/2002
La risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi.
Cass. civ. n. 11054/2001
Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto
ad substantiam, ciò si verifica per il decreto di esproprio, che, come qualunque provvedimento tipico e nominato, esige una statuizione della P.A. espressa ed esteriorizzata nell'atto, preordinata alla realizzazione degli specifici effetti per esso previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'indennità di esproprio in un caso in cui il decreto non era stato prodotto dalle parti né risultava dagli atti la sua esistenza, rendendo superfluo l'esercizio di poteri ufficiosi di acquisizione).
Cass. civ. n. 13904/2000
I fatti allegati possono essere considerati «pacifici», esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (Fattispecie relativa ad una causa di lavoro: un dirigente d'azienda aveva chiesto il computo del valore dei cosiddetti
fringe benefit nella quantificazione dell'indennità supplementare di licenziamento; la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato tale domanda per difetto di prova del valore di tali elementi, in presenza di una mera non contestazione al riguardo da parte del datore di lavoro, che peraltro aveva contestato l'includibilità nel computo di tali elementi).
Cass. civ. n. 536/2000
Il principio generale per cui l'onere della prova grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non viene meno nel caso in cui al giudice è riconosciuto di disporre d'ufficio mezzi di prova ritenuti necessari, in quanto detto potere avendo carattere discrezionale non si pone in funzione sostitutiva dell'onere predetto, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso non è censurabile in sede di legittimità anche se del tutto immotivato ed anche se disattenda una specifica sollecitazione della parte interessata.
Cass. civ. n. 9592/1998
Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro, e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Cass. civ. n. 3775/1996
Ai fini della ripartizione dell'onere della prova, il convenuto, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda (invece di contestare genericamente l'assunto attoreo), propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c. con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta, sicché, se egli si limiti a sostenere la sua estraneità al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda e pertanto deduca la mancanza di una delle condizioni dell'azione, quale l'identificazione in esso convenuto del soggetto nei cui confronti la legge conferisce all'attore il diritto azionato, spetta pur sempre a quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 citato, l'onere di provare i fatti giuridici da cui deriva tale diritto, mentre, allorché le circostanze costitutive dell'azione esperita siano desumibili
ex actis, incombe al convenuto di dimostrarne l'inefficacia.
Cass. civ. n. 5733/1993
L'onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell'attore, sorge in concreto solo quando quest'ultimo abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che l'insufficienza della prova con cui il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle pretese dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dell'onere probatorio a suo carico, salvo, peraltro, il principio, di generale applicazione, per cui i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici, si da potere essere posti a base della decisione, non solo quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, ma anche quando questa non li contesti specificamente ed imposti altrimenti il proprio sistema difensivo.