Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21417 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione delle prove non legali è un accertamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione. Non può configurarsi una violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata abbia assolto tale onere, in quanto tale discrepanza può al più costituire un erroneo apprezzamento dell'esito della prova.

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