Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12064 del 8 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di manutenzione del possesso, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al proprietario del bene, quali la durata ultrannuale del possesso e il suo carattere continuo e non interrotto.).

(massima n. 2)

Il requisito del possesso ultrannuale rappresenta una condizione dell'azione di manutenzione, la cui sussistenza dev'essere rilevata dai giudice, anche d'ufficio, in ogni grado e stato del processo, sempre che non si sia verificata al riguardo preclusione, per non essere stata riproposta la questione, gią decisa nel precedente grado del giudizio, con motivo d'impugnazione e tramite esplicita eccezione della parte vittoriosa. In proposito, non č legittima l’affermazione secondo cui la qualitą di proprietario di un bene implica necessariamente ed automaticamente quella di possessore.

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