(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. č deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole stabilite dalla legge; invece, non č deducibile qualora oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.