Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21922 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura quando il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata. Non costituisce invece violazione di tale norma l'erronea valutazione delle prove, la quale č sindacabile in Cassazione solo per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

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