(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura quando il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata. Non costituisce invece violazione di tale norma l'erronea valutazione delle prove, la quale č sindacabile in Cassazione solo per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.