Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16891 del 19 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi che allega. L'art. 1494 c.c. pone a carico del venditore una presunzione di colpa che viene meno solo se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi. Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimitą ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici.

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