(massima n. 1)
In caso di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi che allega. L'art. 1494 c.c. pone a carico del venditore una presunzione di colpa che viene meno solo se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi. Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimitą ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici.