Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21573 del 31 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. in sede di ricorso per cassazione può configurarsi solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa rispetto a quella cui spetterebbe in base alle regole ispirate dal principio della vicinanza della prova. La censura sulla violazione dei criteri di valutazione delle prove previste dagli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo ove venga contestata la valutazione secondo prudente apprezzamento.

(massima n. 2)

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. in sede di ricorso per cassazione può configurarsi solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa rispetto a quella cui spetterebbe in base alle regole ispirate dal principio della vicinanza della prova. La censura sulla violazione dei criteri di valutazione delle prove previste dagli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo ove venga contestata la valutazione secondo prudente apprezzamento.

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