Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32100 del 20 novembre 2023

(5 massime)

(massima n. 1)

Il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (da ricondursi, pių correttamente, nel paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontā di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello. (Per la S.C., tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, nč sono stati prospettati).

(massima n. 2)

La violazione dell'art. 2697 c.c., č censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, mentre nella specie parte ricorrente lamenta la mancata assunzione di mezzi istruttori.

(massima n. 3)

Nel rito del lavoro, la nullitā del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ex art. 414 c.p.c.) per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorchč sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perchč in tal caso il convenuto non č posto in condizione di predisporre la propria difesa nč il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.

(massima n. 4)

Nel rito del lavoro affinchč le richieste probatorie rispondano al requisito di specificitā č sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali (senza necessitā di riformularli separatamente come capi di prova) purchč i fatti allegati siano indicati in maniera specifica nell'atto introduttivo. (Per la S.C., tale requisito mancava nel caso di specie).

(massima n. 5)

La nullitā della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullitā della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

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