(massima n. 1)
L'omessa pronuncia da parte della Corte di Appello su un'istanza istruttoria non č deducibile in sede di legittimitā sotto le disposizioni previste dall'art. 2697 cod. civ. e dall'art. 115 cod. proc. civ., ed č impugnabile solo nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dimostrando la decisivitā del fatto pretermesso e l'avvenuta discussione tra le parti.