(massima n. 1)
È dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., senza riportare integralmente o in modo esauriente i documenti e le censure originarie che formano oggetto di doglianza, rendendo impossibile alla Corte valutare la fondatezza delle lamentele.