(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. in sede di ricorso per cassazione si configura soltanto se il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare. La valutazione del giudice delle prove presentate dalle parti non costituisce violazione della norma se riguarda la forza di convincimento delle prove stesse.