(massima n. 1)
Nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura solo qualora il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso sarebbe dovuto gravare. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta solo qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, e non per una diversa valutazione del materiale probatorio.