Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19269 del 12 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura solo qualora il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso sarebbe dovuto gravare. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta solo qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, e non per una diversa valutazione del materiale probatorio.

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