(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.