(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione, si configura solo nel caso in cui il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata. Non può invece essere censurata la valutazione delle prove ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.