(massima n. 1)
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. č applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita. In caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.