Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28990 del 3 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. č applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita. In caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.

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