(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., č configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; invece non si configura tale violazione se oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.