(massima n. 1)
I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontą di negarne l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva rigettato la richiesta di c.t.u. volta alla stima del danno alla persona riportato dall'attrice all'esito di un sinistro stradale, per mancanza di documentazione clinica - rilevando che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla societą assicuratrice equivaleva all'ammissione dell'esistenza del danno).