Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18958 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La contestazione dei fatti, ai fini dell'esclusione della cosiddetta "non contestazione", deve essere tempestivamente proposta in modo che la controparte sia nelle condizioni di valutare la necessitą della prova. La tardiva contestazione non rileva ai fini della prova dei fatti non contestati.

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