(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura esclusivamente quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata. Non si verifica, invece, per una errata valutazione delle prove gią acquisite, sindacabile solo per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.