(massima n. 1)
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata. La valutazione svolta dal giudice circa l'assolvimento di tale onere rientra nella sua discrezionalità e può essere sindacata in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.