(massima n. 1)
La violazione delle norme in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.) e di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) č configurabile solo laddove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte errata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, oppure abbia mancato di applicare l'adeguata regola di valutazione delle prove legali. Contestare la discrezionalitā valutativa del giudice di merito sui mezzi di prova č inammissibile in sede di legittimitā.