(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. č configurabile solo quando il giudice attribuisce il carico della prova a una parte diversa da quella che ne č onerata. La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. č censurabile soltanto se il giudice di merito, qualificati gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritiene inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure li reputa sufficienti pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti.