Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 22297 del 2 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 c.c. č configurabile solo quando il giudice attribuisce il carico della prova a una parte diversa da quella che ne č onerata. La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. č censurabile soltanto se il giudice di merito, qualificati gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritiene inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure li reputa sufficienti pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti.

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