(massima n. 1)
La violazione del principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si configura esclusivamente se il giudice attribuisce erroneamente lonus probandi a una parte diversa da quella a cui spettava secondo le regole di scomposizione della fattispecie. Non si configura, invece, una violazione dell'articolo per il mero fatto che il giudice abbia valutato le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre, essendo tale attivitą consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c.