Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 29309 del 5 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. La valutazione del materiale probatorio č una discrezionalitā valutativa del giudice di merito ed č estranea ai compiti della Corte di Cassazione.

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