(massima n. 1)
Chi transige una lite può sempre chiedere il risarcimento di successivi e ulteriori danni non ancora manifestatisi e non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Tali principi sono applicati anche in caso di revisione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. per aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato. Sul punto la medesima ha rilevato come gli elementi idonei a consentire una revisione della liquidazione del danno siano da ricondurre «ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci ... di determinare l'aggravamento futuro» e «all'impossibilità di prevederne gli effetti» nonché «all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento».