Cassazione civile Sez. III sentenza n. 200 del 9 gennaio 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

Il proprietario di un animale (o di chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del .nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova il danneggiato. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale.

(massima n. 2)

La risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi.

(massima n. 3)

In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno — non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento — il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell'art. 1227, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.

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