(massima n. 1)
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne č gravata. Non si configura, invece, quando la sentenza impugnata ritiene erroneamente che la parte onerata non abbia assolto tale onere a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie.