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Incendio dell'automobile a seguito di cortocircuito: per ottenere il risarcimento dei danni occorre provarne la causa

Incendio dell'automobile a seguito di cortocircuito: per ottenere il risarcimento dei danni occorre provarne la causa
La società costruttrice del veicolo può essere condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio dell'auto stessa solo se si prova che la causa dell'incendio è da ricondursi ad un vizio di costruzione del mezzo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16655 del 6 luglio 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di ripartizione dell’onere della prova in ipotesi di domanda di risarcimento danni.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, due coniugi avevano agito in giudizio la Fiat Auto S.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della distruzione della loro automobile, acquistata da pochi giorni, causata da un incendio che si era sviluppato all’interno dell’auto stessa, per un cortocircuito.

Nello specifico, l’incendio si era verificato mentre la vettura si trovava, a motore spento, all’interno del garage di proprietà dei coniugi attori.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria ma la sentenza era stata ribaltata in secondo grado, in quanto la Corte d’appello aveva ritenuto che, dalla descrizione dei fatti di causa, era emerso che l’origine dell’incendio era da ricondursi o ad un corto circuito dell’impianto elettrico posteriore o nell’errata installazione dei cavi dell’impianto di antifurto da parte della concessionaria che aveva venduto l’auto in questione.

La Corte d’appello, pertanto, ritenendo che i danneggiati non avessero adeguatamente provato il fatto che aveva generato il danno e ritenendo che non vi fosse certezza circa la causa che aveva causato l’incendio, rigettava la domanda risarcitoria formulata.

Ritenendo la decisione ingiusta, i coniugi avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello non aveva dato corretta applicazione ai principi civilistici in materia di ripartizione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), dal momento che essi avevano fornito “prova certa ed indiscutibile che la causa dell’incendio era da ricondurre ad un vizio o difetto dell’impianto elettrico”, con la conseguenza che doveva essere la Fiat Auto a provare che, al contrario, l’incendio era da ricondurre alla “scorretta installazione dell’antifurto da parte della concessionaria”.

Secondo i ricorrenti, peraltro, la Fiat avrebbe dovuto ritenersi responsabile anche dell’impianto di antifurto, in quanto il concessionario era obbligato ad installare impianti originali.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai coniugi ricorrenti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva spiegato che le possibili cause dell’incendioerano due, costituite l’una dal difetto di costruzione del veicolo e l’altra dall’errata installazione dell’impianto di antifurto”.

Proseguiva la Cassazione evidenziando che di tali due cause, una sola delle due era riconducibile alla Fiat Auto e nessuna delle duepoteva avere, in termini di probabilità, una maggiore attendibilità rispetto all’altra”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, in presenza di due cause alternative, entrambe dotate del medesimo grado di probabilità, erano gli attori a dover fornire le prove che consentisse di superare l’incertezza.

La Corte d’appello, dunque, aveva del tutto correttamente rigettato la domanda risarcitoria formulata dagli attori, non essendo stato dimostrato il collegamento tra il vizio di costruzione dell’auto e l’incendio.

Ciò considerato, non essendovi stata alcuna violazione dei principi in materia di onere della prova, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti, confermando integralmente la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese processuali, “in considerazione degli esiti alterni dei giudizi di merito e della particolarità del caso”.



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