(massima n. 1)
L'art. 2697 c.c., relativo all'onere della prova, č censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole previste dalla legge; non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.