Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21739 del 1 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne č gravata, non quando il giudice ritiene erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere. Le relative contestazioni sono sindacabili in cassazione solo per vizio di motivazione.

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