(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne č gravata, non quando il giudice ritiene erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere. Le relative contestazioni sono sindacabili in cassazione solo per vizio di motivazione.