(massima n. 1)
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura quando il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne č gravata. Se il giudice valuta erroneamente le acquisizioni istruttorie e ritiene che la parte onerata abbia assolto tale onere, tale errore č sindacabile in sede di legittimitā solo per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.