Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3698 del 9 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole legali; tale violazione non può essere ravvisata nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

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