(massima n. 1)
In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entitą nella loro funzione unitaria e strumentale all'attivitą d'impresa o almeno del "know how" o altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.