Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22869 del 16 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. si configura solo laddove il giudice abbia espresso o implicitamente attribuito l'onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne era gravata, e non quando abbia compiuto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova raccolta.

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