(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. si concretizza solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non costituisce vizio denunciabile in sede di legittimitą.