(massima n. 1)
In tema di ripartizione dell'onere della prova, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. La censura relativa alla valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti può essere fatta valere unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., entro i limiti ristretti del "nuovo" testo.