Cassazione civileSez. Vordinanza n. 8298del 29 marzo 2025
(1 massima)
(massima n. 1)
Il divieto delle presunzioni di secondo grado non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma. Il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire premessa di un'ulteriore presunzione.