(massima n. 2)
La violazione dell'art. 2697 cod. civ., che disciplina l'onere della prova nel processo civile, si configura soltanto quando il giudice attribuisce tale onere ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole stabilite dalla legge; contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito non č ammissibile in sede di legittimitā.