Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16139 del 11 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole stabilite per la differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; ciō č ben diverso dalla confutazione della valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, che non č ammissibile in sede di legittimitā.

(massima n. 2)

La violazione dell'art. 2697 cod. civ., che disciplina l'onere della prova nel processo civile, si configura soltanto quando il giudice attribuisce tale onere ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole stabilite dalla legge; contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito non č ammissibile in sede di legittimitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.