Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22550 del 4 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 c.c., relativa all'onere della prova, si configura nella diversa ipotesi in cui il giudice di merito attribuisca l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Non č denunciabile l'omesso esame di fatti decisivi se il giudice abbia svolto in modo completo l'individuazione dei soggetti del rapporto professionale e non occorre dar conto di tutte le risultanze processuali.

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