Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11498 del 1 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 c.c. č configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa rispetto a quella onerata secondo le regole basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. La valutazione delle prove e la loro attribuzione di peso sono competenze esclusive del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimitā.

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