(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. č deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non č invece ammissibile la contestazione della valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.