(massima n. 1)
Non costituisce violazione dell'art. 2697 c.c. il giudice che non attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava. La violazione dell'art. 116 c.p.c. può essere denunciata solo nei casi in cui il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di deroga normativa o abbia valutato prove soggette a diverso regime.