Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25109 del 12 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La censura di una sentenza per violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole della fattispecie. La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non può essere sindacata in sede di cassazione se non entro i limiti dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

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