(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, cosģ come su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroghe neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, potendo la prova di un fatto negativo essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.