(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo se il Giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata. Questa censura non è ammissibile quando oggetto sia la valutazione svolta delle prove dalle parti.