Con la
sentenza 3456/2025, la Corte d'
Appello di Venezia rafforza la tutela dell'
utente e chiarisce i limiti della
responsabilità degli operatori, in riferimento a un tema ricorrente nei rapporti con la clientela: la
mancata portabilità del numero telefonico richiesta in sede di attivazione di un nuovo
contratto. La
decisione offre chiarimenti significativi sia sul piano della responsabilità contrattuale, sia su quello delle prove necessarie in
giudizio, fino alla natura degli indennizzi previsti dalle Carte dei Servizi.
Il primo punto centrale riguarda la natura della portabilità del numero. Ebbene, secondo la Corte, la portabilità non è affatto un servizio aggiuntivo o opzionale, ma è una
prestazione principale del
contratto di telefonia. In altre parole, rappresenta un elemento essenziale dell'accordo tra utente e operatore. Ne deriva una conseguenza ben precisa: non è possibile considerare adempiuto il contratto con la semplice attivazione di una nuova numerazione. Il cliente ha diritto a mantenere il proprio numero originario e a trasferirlo verso il nuovo operatore telefonico. Giuridicamente parlando, se la portabilità non viene completata si configura un
inadempimento contrattuale rilevante ai sensi dell'
art. 1218 del c.c..
La
controversia nasceva da un contratto di telefonia fissa in cui un utente aveva richiesto espressamente la portabilità del proprio numero. Tuttavia, come emerso nel corso del procedimento giudiziario, la migrazione non era stata completata e - anzi - l'operatore aveva attivato una nuova numerazione. Per l'utente si era palesato il rischio della perdita del numero originario, insieme a una gravosa duplicazione dei costi. Per tutelarsi contro questo asserito disservizio, l'utente ha agito in giudizio chiedendo sia l'
adempimento dell'obbligo di portabilità che il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi.
La difesa dell'operatore ha indicato che la ragione del mancato completamento risiedeva nella disattivazione dell'utenza presso il precedente gestore, ossia circostanze non imputabili. In
primo grado, il
tribunale aveva accolto questa tesi, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dall'operatore (schermate,
log e
report interni). Diverso l'esito in appello.
Uno dei passaggi più significativi riguarda il
riparto dell'onere della prova, tra utente e operatore, nei contratti di telecomunicazione. Ebbene, sul punto, la Corte veneziana chiarisce che l'utente deve provare solo l'esistenza del contratto e l'avvenuto disservizio (cioè la mancata portabilità). Mentre, da parte sua, l'operatore è gravato dal compito di provare di aver eseguito correttamente la prestazione, oppure che l'inadempimento è dipeso da una
causa non imputabile. Nel caso concreto, questa prova non è stata raggiunta dall'operatore.
Un altro punto decisivo riguarda il valore delle cosiddette prove informatiche interne. La Corte territoriale le qualifica come riproduzioni meccaniche aventi valore probatorio limitato e idonee, al massimo, a fondare presunzioni semplici. Tuttavia, quando tali elementi sono contestati in modo specifico, non sono sufficienti a dimostrare con certezza l'assenza di responsabilità della
società di telecomunicazioni.
La Corte afferma un principio giurisprudenziale molto chiaro: la portabilità del numero non può essere sostituita dall'"escamotage" dell'attivazione di una nuova utenza e di un nuovo numero. Perciò il contratto di telefonia non può ritenersi correttamente eseguito se il numero originario non viene trasferito. La semplice assegnazione di un nuovo numero non elimina, infatti, l'inadempimento.
Pur accertando la responsabilità dell'operatore, la Corte ha precisato che - in questo caso specifico - non è più possibile ordinare l'esecuzione della portabilità. Il motivo sta sia nel tempo trascorso, sia nel superamento del periodo tecnico di migrazione previsto dalla normativa sulle telecomunicazioni. Di conseguenza, l'utente non può ottenere il ripristino del numero, ma solo una tutela economica. In particolare, l'indennizzo della Carta dei Servizi dell'operatore viene qualificato come
obbligazione di natura contrattuale, assimilabile a una
clausola penale.
La conseguenza pratica è significativa perché, in tali circostanze, non è necessario dimostrare il
danno subìto ma basta provare disservizio e sua durata. In altre parole, l'indennizzo opera in modo automatico secondo le condizioni contrattuali. Peraltro - chiarisce ulteriormente la Corte d'Appello di Venezia - è possibile agire in giudizio pur senza attivazione preventiva delle procedure di reclamo di cui alla Carta dei Servizi dell'operatore, perché queste ultime sono meramente facoltative.
Accertato l'inadempimento, la Corte ha così stabilito un
indennizzo pari a 300 euro a favore dell'utente, nella misura massima prevista contrattualmente. Il risarcimento del maggior danno non è stato, invece, riconosciuto perché non richiesto e non provato.
La decisione della Corte d'Appello di Venezia è molto utile perché consolida alcuni principi fondamentali nei rapporti di telefonia, a tutto vantaggio del
consumatore. Come visto, la portabilità del numero è un diritto contrattuale essenziale e la sua mancata esecuzione costituisce un inadempimento
ex art. 1218 c.c. Inoltre, l'onere della prova grava principalmente sull'operatore e le prove informatiche interne non hanno valore decisivo se contestate. L'indennizzo contrattuale è dovuto anche senza prova del danno ed è ottenibile in giudizio, senza bisogno di optare per una procedura di reclamo interno.