(massima n. 1)
In sede di legittimitā č possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito qualifichi erroneamente gli indizi raccolti o ne faccia un uso improprio nel suo ragionamento probatorio; tuttavia, tale critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nella sentenza impugnata e non sulla mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.