(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., č configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata e non quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.