(massima n. 1)
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. può ravvisarsi solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando si limita a valutare la concludenza delle prove offerte. La Corte di legittimità non può riesaminare nel merito accertamenti probatori eseguiti nei gradi di merito.