Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 20201 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. può ravvisarsi solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando si limita a valutare la concludenza delle prove offerte. La Corte di legittimità non può riesaminare nel merito accertamenti probatori eseguiti nei gradi di merito.

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