Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 18173 del 3 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., solo quando il giudice abbia errato nella distribuzione dell'onere della prova tra le parti, attribuendolo a una parte diversa da quella che ne era onerata. Non è invece censurabile per cassazione l'erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie basata sull'esito della prova, che può essere sindacata in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

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